RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA MAGGIORE DI 15 GIORNI

 

Dopo i chiarimenti dell’Inps e del Ministero del Lavoro

 

Il Collegato lavoro (L. 203/2024) è intervenuto a modificare l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in tema di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo un nuovo co. 7-bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista per le dimissioni telematiche.

 

Come chiarito dall’Inps nel messaggio del 19 febbraio 2025 n. 639, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, lo stesso non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, non rientrando, la fattispecie in questione, nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro, con la circolare del 27.03.2025, n. 6, ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dal c.d. Collegato lavoro, precisando che i contratti collettivi possono soltanto incrementare, e non ridurre, la durata di 15 giorni di assenza ingiustificata ai fini delle dimissioni di fatto.

 

Novità per le dimissioni

La legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ha affrontato la spinosa questione delle cosiddette “dimissioni per fatti concludenti”, introducendo una nuova, specifica ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro qualora il lavoratore si assenti ingiustificatamente per un determinato periodo di tempo. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista per le dimissioni telematiche.

Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Il nuovo co. 7-bis disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line

 

Comunicazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine, a mezzo pec e all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non deve essere effettuata sempre e in ogni caso.

Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà inoltre verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio del periodo di assenza.

La comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare alla sede territoriale INL dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica di cui è a conoscenza.

 

Nota INL 579/2025

Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima” In tal senso gli Ispettorati potranno dunque contattare il lavoratore - ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili - al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

 

Prova contraria del lavoratore

L’effetto risolutivo del rapporto di lavoro potrà essere tuttavia evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Laddove il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra, ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro. Tuttavia, nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.

 

Riflessi sulla NaspI

Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dall’art. 26, co. 7-bis del D.Lgs. 151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’art. 3 del D.Lgs. 4.03.2015, n. 22.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui sopra si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31 della L. 28.06.2012, n. 92, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

 

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la circolare operativa n. 6 del 27.03.2025, ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dal c.d. Collegato lavoro (L. 13.12.2024, n. 203), precisando che i contratti collettivi possono soltanto incrementare, e non ridurre, la durata di 15 giorni di assenza ingiustificata ai fini delle

dimissioni di fatto. Inoltre i 15 giorni si computano di calendario.

Il provvedimento interviene su alcuni degli aspetti principali della recente disciplina normativa e in particolare in tema di contratto di somministrazione, attività stagionali, periodo di prova nel contratto a termine e dimissioni per fatti concludenti.

 

 

28/03/2025

 

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